Caso mascherine: dopo 5 anni assolto Domenico Arcuri

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L’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, è stato assolto dall’accusa di abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulla maxifornitura di mascherine dalla Cina durante la prima fase della pandemia. Lo ha stabilito il Gup di Roma.

La vicenda giudiziaria

L’indagine, condotta dai pubblici ministeri Fabrizio Tucci e Gennaro Varone, oggi in servizio a Pescara, riguardava un appalto da 1,25 miliardi di euro per l’acquisto di oltre 800 milioni di mascherine. Secondo l’accusa, la fornitura era stata gestita con il coinvolgimento di alcune imprese italiane che avevano agito da intermediarie.

Arcuri, che aveva optato per il rito abbreviato, era stato inizialmente destinatario di una richiesta di condanna a 16 mesi di reclusione. Tuttavia, la requisitoria era stata formulata prima dell’abolizione del reato di abuso d’ufficio, decretata successivamente dal legislatore. Il Giudice per l’Udienza Preliminare oggi ha deciso: assolto “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.

Gli altri imputati e la questione di costituzionalità

Per gli altri imputati, circa una decine di posizioni che hanno scelto il rito ordinario, il giudice accogliendo la richiesta del pm ha sollevato la questione di costituzionalità relativa all’attuale formulazione del reato di traffico d’influenze illecite inviando gli atti alla Consulta e sospendendo i termini del processo.

Le Parole dei Pm

“L’attuale formulazione dell’art. 346 bis cp (traffico d’influenze, ndr.) – sono le testuali parole della richiesta firmata dai Pm Fabrizio Tucci e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo – non prevede l’incriminazione di quel nucleo minimo di condotte individuate dall’art. 12 della Convenzione di Strasburgo ed oggetto di specifici obblighi convenzionali di penalizzazione. Non sono incriminate (e sono stati anzi depenalizzate) le condotte di chi si faccia promettere o consegnare utilità, anche non economiche, a titolo di remunerazione della influenza esercitata su titolari di pubbliche funzioni per atti illegittimi di loro competenza o atti contrari ai doveri di ufficio, indipendentemente dal fatto che gli atti posti in essere integrino fatti costituenti reato, condotte alla cui incriminazione lo Stato si era obbligato con la Convenzione di Strasburgo. Per tale ragione, quest’ufficio dubita della legittimità costituzionale dell’attuale formulazione dell’art. 346 bis cp, per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 12 della Convenzione di Strasburgo” .